Statuto Associazione Artemis
Indice
Titolo I – Disposizioni generali
Art. 1 – Costituzione
E’ costituita una associazione denominata ARTEMIS ( Associazione Rete Tecnici E Maestranze Intermittenti dello Spettacolo)
Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede in Milano, via Giuseppe Lagrange, 8 , 20136 Milano
Art. 3 – Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4- Carattere dell’Associazione
L’associazione non ha scopi di lucro, è apolitica, apartitica, ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità tra uomo e donna.
L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 5 – Scopo dell’Associazione
L’associazione si propone lo scopo di tutelare e promuovere in tutti i modi e forme e nelle sedi opportune, gli operatori tecnici professionisti intermittenti di musica e spettacolo.
Si dicono operatori tecnici professionisti intermittenti quei soggetti che si adoperano, in modo professionale, continuativo o discontinuo, alla realizzazione di tutti gli aspetti tecnici riferiti ad una attività artistica, culturale e di intrattenimento, in ogni sua forma e modalità, e rivolta ad un pubblico. Gli operatori tecnici professionisti intermittenti agiscono, di norma, sistematicamente in maniera peregrinante, discontinua, intermittente, ma pre-organizzata”.
Art. 6 – Attività dell’associazione
Al fine di raggiungere il suo scopo, la associazione si propone di esercitare le seguenti attività:
- rappresentare i propri iscritti, qualora ne facciano richiesta, presso qualsiasi ente pubblico o privato di qualsiasi natura;
- rappresentare il luogo di raccolta delle istanze dei propri iscritti indipendentemente dagli orientamenti politici e culturali degli stessi ed agendo in piena indipendenza e imparzialità;
- promuovere il riconoscimento delle competenze professionali dei propri iscritti;
- promuovere la qualificazione, anche attraverso specifiche iniziative, e la formazione permanente dei propri iscritti anche in funzione dei principali programmi di certificazione esistenti in ambito nazionale ed internazionale;
- istituire una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati;
- adottare un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206;
- promuovere verso i propri associati il rispetto dei principi deontologici della professione attraverso il codice di condotta di cui alla precedente lettera e;
- promuovere, sotto qualsiasi forma, la creazione di strumenti idonei a fornire ai propri iscritti supporto e assistenza in qualsiasi campo economico/giuridico/finanziario, a mero titolo di esempio: stipula di forme assicurative o legalmente riconosciute e lecite a tutela degli associati e di forme di sostegno agli associati che si trovino in grave difficoltà finanziaria nell’ottica della promozione e mantenimento delle qualità professionali , formazione, sviluppo e dignità dei propri;
- istituire, definendone metodi, tempi e requisiti, una propria attestazione di qualità che i propri iscritti potranno utilizzare nella loro attività professionale;
- istituire sedi secondarie locali, a livello comunale, provinciale o regionale, e/o istituire uffici distaccati di rappresentanza presso enti pubblici e privati che siano finalizzati al perseguimento degli obiettivi sociali;
- promuovere lo scambio culturale con altre associazioni avendo oggetto analogo;
- promuovere la collaborazione o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale ;
- L’associazione potrà compiere ogni altra attività, anche commerciale, che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e/o utile al raggiungimento degli stessi.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’associazione sono:
- l’assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori;
- il collegio dei probiviri;
- Il segretario;
- Il tesoriere;
- Il Presidente.
Titolo II – I soci
Art. 8 – Requisiti dei soci
Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e giuridiche che per la loro attività svolta possano essere ricondotte alla categoria dei “Tecnici dello Spettacolo”, e che condividano gli scopi dell’Associazione e si impegnino ad una partecipazione attiva all’Associazione.
Art. 9 – Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale può, con diniego motivato, rifiutare l’ammissione. Contro il diniego è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione.
Art. 10 – Categorie di associati
Sono previste le seguenti categorie di soci:
- Soci fondatori
- Soci effettivi
I soci fondatori e effettivi hanno i medesimi diritti e doveri nei confronti dell’associazione, o in conseguenza alla loro appartenenza a quest’ultima, nello specifico: hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci è subordinata all’iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale.
Art. 11 – Doveri dei soci
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario; essa impegna peraltro gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto, delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie, del codice deontologico e del regolamento dell’Associazione.
Art. 12 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell’anno;
b) per decadenza a seguito della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta la sua ammissione;
c) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto e per altri motivi che comportino indegnità o incompatibilità;
d) a tessera scaduta e non regolarmente rinnovata.
La perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione dall’Associazione deve essere decisa con deliberazione del Consiglio Direttivo previo accertamento, per quanto riguarda la fattispecie di cui ai precedenti punti b), c), d) dei motivi che ne hanno dato luogo, della contestazione dei relativi addebiti e valutazione delle eventuali discolpe.
Titolo III – L’assemblea dei Soci
Art. 13 – Assemblea
L’Associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. L’assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo, non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce presso la sede legale, O in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci.
Tutte le fasi dell’assemblea, compresa la votazione, possono essere svolte con l’ausilio di materiali, procedure ed supporti tecnologici e tramite Web.
La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci mediante:
- avviso scritto da inviare con lettera semplice e/o comunicazione elettronica equivalente agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
- L’avviso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’Associazione almeno 10( dieci) giorni prima.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione.
L’assemblea straordinaria viene convocata con le medesime modalità di quella ordinaria
Art. 14 – Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di tre ore dalla prima, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti.
L’assemblea in seduta straordinaria è regolarmente costituita, in prima ed in seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di tre ore dalla prima, con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto.
La data di entrambe le sessioni possono essere fissate nello stesso avviso di convocazione.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, e ogni socio non può avere più di tre deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal socio a cui sono state intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e non è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, da un vice presidente.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti da un segretario scelto dal presidente dell’assemblea fra i presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.
Per la validità delle deliberazioni in assemblea straordinaria è necessario i 2/3( due terzi) dei voti dei soci presenti e rappresentati per delega.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Art. 15 – Forma di votazione dell’assemblea
L’assemblea vota normalmente per alzata di mano e/o tramite l’ausilio di materiali, procedure ed supporti tecnologici e web.
Per argomenti relativi a singole persone la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto. Il presidente dell’assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti. Non è ammesso il voto per posta. Tutte le fasi dell’assemblea, compresa la votazione, possono essere svolte tramite Web.
Art. 16 – Compiti dell’assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
in seduta ordinaria:
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Probiviri
- eleggere i Revisori dei Conti;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare la destinazione dell’avanzo di gestione e la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.
- fissare annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approvare il programma annuale dell’Associazione
- approvare i regolamenti dell’Associazione;
- approvare il Codice deontologico dell’Associazione;
- deliberare sull’eventuale decadenza da soci proposta dal Consiglio Direttivo;
in seduta straordinaria:
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto, ad eccezione degli scopi dell’associazione, che sono immodificabili;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
Titolo IV – Il Consiglio Direttivo
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da minimo 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri.
In fase costitutiva il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci Fondatori.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due volte consecutive, salvo comprovata esiguità numerica dei Soci. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. Se venisse a mancare più della metà dei consiglieri, l’intero consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro 2 mesi alla convocazione dell’Assemblea per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.
L’assemblea potrà stabilire anche se incrementare o decrementare il numero dei Consiglieri.
Art. 18 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo ha il compito di:
- convocare l’assemblea dei soci ordinaria e straordinaria
- deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’assemblea;
- procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci a seguito delle delibere di ammissione di nuovi soci, di presa d’atto delle dimissioni e di accertamento della perdita della qualifica di socio adottate nell’anno precedente;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente. Il consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci, questi ultimi in ragione della loro professionalità e quali esperti nella materia oggetto di parere o di studio;
- eleggere, fra i suoi membri, Il Presidente, Il Vice Presidente, Il Segretario e Il Tesoriere;
- conferire specifiche deleghe operative ad uno o più consiglieri.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano e/o tramite l’ausilio di materiali, procedure ed supporti tecnologici e web, in base al numero dei presenti aventi diritto al voto.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 19 – Riunioni del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti.
Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate, con preavviso di almeno 10 giorni, con lettera raccomandata, fax o e-mail.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti, sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, e deliberano a maggioranza dei presenti. Possono essere tenute anche tramite video conferenza.
Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
I membri del Consiglio Direttivo, ivi comprese tutte le cariche, che non partecipino, senza giustificata motivazione scritta, ad almeno 4 (quattro) riunioni nel corso di un anno solare o ad almeno una riunione nel corso di 6 (sei) mesi, decadono automaticamente.
Titolo V – Il Presidente
Art. 20 – Il presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea e provvede all’osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio. Le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.
Convoca il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Il Presidente dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere, qualora nominato.
La nomina del primo Presidente avviene all’atto della costituzione dell’Associazione da parte dei soci fondatori. Il primo Presidente rimane in carica sino alla prima Assemblea.
Titolo VI – Il Segretario
Art. 21 – Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri.
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
– provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci;
– è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
– esegue le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo, predisponendo l’ordine del giorno su indicazione del Presidente;
– tiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi dell’Associazione;
– si occupa direttamente o delegando e coinvolgendo altri soci o collaboratori, del protocollo della corrispondenza in arrivo ed in uscita, di coordinare l’allestimento, la redazione e l’aggiornamento dei mezzi di comunicazione;
– cura l’archivio dell’Associazione;
– può essere delegato dal Presidente alla firma di atti amministrativi ordinari.
Al segretario posso essere attribuite le funzioni del tesoriere
Titolo VII – Il Tesoriere
Art. 22 – Il Tesoriere
Il Tesoriere, collabora con il Presidente ed a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all’aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell’Associazione.
Per l’adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l’utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio Direttivo. Egli è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell’Associazione.
Titolo VIII – Collegio dei revisori
Art. 23 – Il collegio dei Revisori
L’assemblea generale nomina ogni tre anni tre revisori dei conti. I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell’associazione e ne riferiscono all’assemblea generale. Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all’anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l’assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.
Titolo IX – Collegio dei probiviri
Art. 24 – Il collegio dei provibiri
L’assemblea generale nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri effettivi e da due supplenti, che non ricoprano già la carica di consigliere. Qualora un membro effettivo non possa assistere alla riunione, sarà sostituito da un membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.
Tutte le eventuali controversie tra i soci relative al rapporto associativo o tra esse e l’associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. E’ escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.
Titolo X – Finanze – Patrimonio – Amministrazione
Art. 25 – Entrate dell’associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite a titolo no profit:
a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dal consiglio direttivo;
b) dai contributi annui ordinari stabiliti dal consiglio direttivo;
c) dai corrispettivi sui servizi svolti dall’Associazione a favore di ogni singolo associato e di terzi;
d) da versamenti volontari degli associati;
e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
f) da sovvenzioni, donazioni, crowfunding o lasciti di associazioni o di terzi.
Art. 26 – Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.
Art. 27 – Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale iniziale è costituito dall’ammontare delle quote d’iscrizione e del contributo ordinario dei soci, previsti dal precedente art. 25, al netto delle spese di funzionamento e sarà incrementato nel tempo dal valore dei beni immobili e mobili che potranno essere acquisiti con gli avanzi di gestione.
Art. 28 – Diritti dei soci al patrimonio sociale
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
Art. 29 – Avanzi di gestione
L’eventuale avanzo di gestione verrà accantonato in un apposito fondo di riserva indivisibile da utilizzare tassativamente per gli scopi dell’associazione.
E’, pertanto, esclusa la possibilità di una sua distribuzione fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’Associazione che all’atto del suo scioglimento.
Titolo XI – Disposizioni varie
Art. 30 – Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico degli associati.
Art. 31 – Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento dell’Associazione e di esecuzione del presente statuto verranno disposte col regolamento interno approvato dall’assemblea.
Art. 32 – Norme generali
Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.